Art. 12.
(Obbligo di deposito e comunicazione).

      1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali dell'ordine, presso la cancelleria del procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio dell'ordine nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'ordine e presso il Ministero della giustizia.
      2. Ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere comunicata entro due mesi al Ministero della giustizia e alla cancelleria del procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio regionale dell'ordine nonché al Consiglio nazionale dell'ordine.